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L'aspettativa

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L'aspettativa sindacale non retribuita è prevista e tutelata dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori. È un importante diritto, che consente ai lavoratori chiamati a ricoprire un incarico sindacale di svolgere in piena autonomia e libertà il proprio mandato. Il decreto legislativo 564 del 1996, varato quando il ministro del Lavoro era Tiziano Treu, ha però specificato che l'aspettativa sindacale non retribuita può essere riconosciuta solo dopo "un periodo non inferiore a sei mesi". Significa che il lavoratore può essere distaccato dopo almeno sei mesi di lavoro effettivo. L'Inps ha anche specificato che "la contribuzione figurativa non è riconosciuta a chi, non essendo dipendente dell'azienda al momento dell'incarico sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o incarico per il quale è fatta richiesta". Lo scopo è anche quello di evitare assunzioni fittizie, finalizzate solo a ottenere l'aspettativa sindacale non retribuita. In questo caso, infatti, i contributi previdenziali sono figurativi, cioè vengono accreditati dall'Inps che poi liquiderà la pensione. Ma l'obbligo dei sei mesi di lavoro viene sempre rispettato?

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